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D.M. 18/09/2001 n. 468DEL TERRITORIO 18 SETTEMBRE 2001, N. 468 Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" . Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio -Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni; -Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio" modificato con integrazioni dal Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e con la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, in particolare gli articoli 17, 18 - comma 1, lettera n) e 22 comma 5, che dettano le disposizioni generali in materia di bonifica dei siti inquinati; - Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro della sanità del 25 ottobre 1999, n. 471, che, in attuazione del citato articolo 17 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ed in particolare l'articolo 15, comma 1, che individua i principi e i criteri direttivi per la classificazione degli interventi di interesse nazionale; -Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", ed in particolare l'articolo 1, che individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale e prevede l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; - Considerato che il Programma nazionale individua al medesimo articolo 1 gli ulteriori interventi di bonifica di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalità e il trasferimento delle relative risorse, le modalità per il monitoraggio e il controllo delle attività di realizzazione degli interventi previsti, i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e il riutilizzo delle risorse resesi disponibili; -Visti i decreti ministeriali di perimetrazione dei primi siti di interesse nazionale individuati dalla Legge n. 426/1998 e precisamente: Cengio e Saliceto del 20 ottobre 1999; Massa e Carrara del 21 dicembre 1999, Napoli orientale del 29 dicembre 1999; Pieve Vergonte del 10 gennaio 2000; Balangero del 10 gennaio 2000; Casal Monferrato del 10 gennaio 2000; Manfredonia del 10 gennaio 2000; Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano del 10 gennaio 2000; Pitelli del 10 gennaio 2000; Taranto del 10 gennaio 2000 Brindisi del 10 gennaio 2000; Piombino del 10 gennaio 2000; Gela e Priolo del 10 gennaio 2000; Venezia-Porto Marghera del 23 febbraio 2000, con i quali sono stati perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n) del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, i primi siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 1, comma 4, della Legge n. 426/1998; - Vista la Legge 23 dicembre 1999, n. 488; - Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 114, commi 24 e 25, che ha individuato tre nuovi siti di interesse nazionale: Sesto San Giovanni, Napoli Bagnoli-Coroglio, Pioltello e Rodano; - Viste le proposte presentate dalle regioni in merito agli interventi da inserire nel Programma nazionale ai fini della classificazione quali ulteriori interventi di interesse nazionale ed atteso che tra gli ambiti identificati dalle regioni solo alcuni presentano caratteristiche di rischio sanitario e ambientale, di pregio ambientale, di rilevanza socio economica similari a quelle dei siti già individuati dal legislatore come di interesse nazionale; -Ritenuto di identificare, in ragione della predetta similitudine, tra gli interventi proposti quali ulteriori interventi di interesse nazionale quelli relativi ai seguenti siti: Basse di Stura (Torino), Biancavilla, Bolzano, Cerro al Lambro, Cogoleto (Stoppani), basso bacino del fiume Chienti, Crotone, Emarese (Aosta), Fibronit (Bari), Fidenza, provincia di Frosinone, laguna di Grado e Marano, Guglionesi II, Livorno, Mardimago e Ceregnano (Rovigo), Milano- Bovisa, fiumi Saline e Alento, comprensorio Sassuolo-Scandiano, Sulcis Iglesiente-Guspinese, Terni, Tito, Trento Nord, Trieste. - Tenuto conto che i nuovi siti di interesse nazionale individuati dalla Legge n. 388/2000 e i siti individuati dal presente Programma nazionale di bonifi- ca devono essere perimetrati secondo le medesime procedure di cui alla Legge n. 426/1998 e ritenuta l'opportunità di allegare al Programma nazionale le schede tecniche illustrative dei siti nazionali dalle quali risultano, tra l'altro, la situazione di inquinamento, il costo di massima presunto degli interventi di bonifica e ripristino ambientale nonchè le motivazioni della rilevanza nazionale degli stessi; - Considerato l'elevato numero dei siti, la complessità delle situazioni presenti negli ambiti perimetrati, la mancanza di indicatori puntuali dello stato di contaminazione degli stessi, l'urgenza di avviare gli interventi di riduzione degli effetti dell'inquinamento, la necessità, a tali scopi, di individuare puntualmente le aree e di identificare il tipo ed il livello di contaminazione mediante adeguata caratterizzazione analitica; - Ritenuta l'opportunità di demandare alle regioni, sulla base di appositi criteri, l'individuazione dei soggetti beneficiari nonchè la definizione delle modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti, trasferendo alle medesime, con successivi decreti, le risorse finanziarie disponibili; - Ritenuta l'opportunità, in fase di prima applicazione, di ripartire le risorse disponibili sulla base dei seguenti criteri e valutazioni a) criterio base di proporzionalità, che tiene conto delle prime indicazioni dei fabbisogni finanziari indicati dalle regioni, o comunque risultanti dall'istruttoria o desunti in via presuntiva sulla base dell'estensione del sito, delle conoscenze disponibili sulle caratteristiche dell'inquinamento e della natura degli interventi da realizzare, in modo da assicurare a ciascuno dei siti nazionali un primo contributo che consenta di avviare o proseguire l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione b) criterio correttivo di natura tecnica, che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento del sito e dell'urgenza dell'intervento limitatamente alla messa in sicurezza d'emergenza c) salvaguardia occupazionale d) finanziamenti pregressi e) accordi di programma stipulati f) appartenenza all'elenco dei primi siti di interesse nazionale individuati dal legislatore g) somme già stanziate a valere sulle risorse di cui alla Legge n. 426/1998; -Considerato che per la caratterizzazione delle aree marine perimetrate sarà necessario avvalersi dell'ICRAM sulla base di apposita convenzione del Ministero dell'ambiente, che definirà i tempi, le modalità delle attività di caratterizzazione nonchè le relative risorse; -Visto il parere della commissione Ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati espresso nella seduta del 14 marzo 2001, n. 805/COMM/VIII; -Visto il parere della commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica espresso in data 21 marzo 2001, n. 19423/S; -Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espressa nella seduta del 8 marzo 2001, n. 1178; - Visti i pareri espressi dalla Sezione normativa del Consiglio di Stato n. 122/01 del 14 maggio 2001 e n. 162/01 del 13 giugno 2001; - Viste le note in data 26 aprile 2001 prot. 4667/RIBO/M/DI/B, prot. 4668/RIBO/M/DI/B e prot. 4666/RIBO/M/DI/B, con le quali il Ministro ha chie-sto ai presidenti delle regioni Veneto, Lombardia e Sardegna di comunicare le rispettive determinazioni in merito all'integrazione del Programma nazionale, e più precisamente l'intesa ad inserire i siti indicati nei richiamati pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari nell'elenco dei siti nazionali individuati dal Programma, la indicazione delle somme da destinare a tali nuovi siti con conseguente rimodulazione, a livello di ciascuna delle tre regioni, delle somme ripartite dal Programma, e le schede tecnico-descrittive dei siti medesimi; -Tenuto conto che i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia e Sardegna non hanno comunicato la rispettiva intesa all'integrazione del Programma nazionale; Adotta il seguente regolamento: Art.1. 1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 426, il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, con i relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente Decreto. Avvertenza. Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle dispo- zetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse. - La Legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". - La direttiva 91/156 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea del 26 marzo 1991 n. L78. - La direttiva 91/689 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea del 31 dicembre 1991 n. L377. - La direttiva 94/62 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea del 31 dicembre 1994 n. L365. - L'art. 17 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è il seguente: "Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destina zione d'uso dei siti b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonchè per la redazione dei progetti di bonifica; c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere. 1-bis. I censimenti di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smalti mento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al D.P.R 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni. 2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al comune, alla provincia ed alla regione territorialmente competenti, nonchè agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito
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